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NORMATIVA ETICHETTATURA AMBIENTALE

L’11 settembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che recepisce la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti, e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio.

In particolare, l’art. 3 comma 3, lettera c) del decreto ha apportato modifiche al comma 5 dell’art. 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (e successivi aggiornamenti e modifiche), “Norme in materia ambientale”, in tema di “Criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio”, che recepisce e ora rafforza quanto previsto dall’art. 8 comma 2 della Direttiva 94/62/CE1.

Da questa lettura del testo di legge, discendono quindi importanti considerazioni:

› Su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i produttori devono indicare la codifica alfanumerica prevista dalla Decisione 97/129/CE;

› Tutti gli imballaggi devono essere etichettati nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei e efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo: RACCOLTA – RIUTILIZZO – RECUPERO – RICICLAGGIO;

› Sugli imballaggi destinati al consumatore devono essere presenti anche le diciture opportune per supportarlo nella raccolta differenziata;

› Per gli imballaggi in plastica realizzati con polimeri o loro combinazione non previsti espressamente nella Decisione 97/129/CE, si può far riferimento alle norme UNI 1043-1 per l’identificazione di materie plastiche non contemplate, e alla UNI 10667-1 per identificare e riconoscere i polimeri provenienti da riciclo.

Si invita il consumatore finale a verificare le disposizioni del proprio Comune per la gestione dei rifiuti, nell’ottica di effettuare una raccolta differenziata di qualità.

Alleghiamo, a titolo riassuntivo, la tabella riportante tutti gli imballaggi da noi utilizzati per il packaging con i relativi codici di smaltimento.

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